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introduzione:
La legge italiana prevede che le attivita' che presentano il rischio di incendio siano sottoposte a procedimenti atti ad
assicurare che siano progettati, controllati e mantenuti sistemi, impianti e soluzioni tali da ottenere un livello di rischio
adeguatamente basso.
E' altresi' previsto che i professionisti che si occupano di tali procedimenti siano opportunamente formati nei temi relativi
alla scienza e tecnica relativa allo sviluppo di un incendio, alla prevenzione e protezione dall'incendio, nonche' sui procediemnti che la normativa prevede per le attivita'
soggette alla specifica normativa.
le nostre attivita' sulla prevenzione incendi:
Per tutte quelle attivita' che sono soggette ai procedimenti di prevenzione incendi a norma
del DPR 151/2011, offriamo i nostri servizi per la preparazione della documentazione da presentare
alle autorita' competenti, per la progettazione degli impianti eventualmente necessari, per la verifica
dei requisiti richiesti dalle norme di prevenzione incendi, per le certificazioni e dichiarazioni a
firma del professionista antincendio.
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Verifica dell'assoggettabilita' alla normativa di prevenzione incendi
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Analisi dell'attivita' per determinare lo stato di fatto e confrontarlo con
i requisiti richiesti dalla normativa vigente
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Progettazione degli interventi per messa a norma
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Progettazione impianti antincendio necessari (idranti e/o naspi, sprinkler, rivelatori di
fumo e segnalazione d'allarme, evacuatori di fumo e calore, illuminazione di sicurezza, alimentazione di emergenza)
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Verifica del buon funzionamento degli impianti antincendio, per il rinnovo periodico
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
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Verifica dei materiali presenti nell'attivita' per il comportamento al fuoco (reazione e resistenza)
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Vie di esodo
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Segnaletica di sicurezza
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Produzione della documentazione tecnica di progetto necessaria
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Preparazione dei certificati e dichiarazioni che le norme in vigore richiedono a firma
di professionista antincendio (iscritto alle apposite liste del Ministero dell'Interno dopo aver frequentato
il corso di formazione previsto per legge)
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Preparazione dei moduli per la presentazione delle istanze al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco o al S.U.A.P., per i procedimenti di prevenzione incendi previsti per l'attivita'
Top
preventivi:
Per chiedere preventivi riguardanti le nostre attivita' potete consultare i seguenti link, dove potrete trovare alcuni preventivi di massima:
In caso siate interessati alla nostra offerta, per specializzare il preventivo al Vostro caso specifico, e' possibile contattarci o
scrivere indirizzo e-mail info@dding.it.
Top
i procedimenti di prevenzione incendi
a cosa servono:
I procedimenti di prevenzione incendi previsti per legge sono rivolti ad assicurare che i luoghi ove si
svolgono attivita' civili o industriali tali da comportare un rischio d'incendio che potrebbe compromettere
la sicurezza di persone, beni e ambiente, siano sottoposti a una serie di interventi di progettazione,
manutenzione e gestione tali da tenere sotto controllo il rischio che si sviluppi un incendio e che,
nel caso si sviluppi, i danni siano limitati.
La prevenzione e la protezione dagli incendi tendono, dunque, a ottenere un duplice scopo:
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Assicurare l'incolumita' delle persone
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Ridurre al minimo le perdite materiali e i danni all'ambiente
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attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi del C.N.VV.F.:
La principale normativa di prevenzione incendi attualmente in vigore consiste in:
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DPR 151/2011
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.:
descrive i procedimenti di interesse per le attivita' sottoposte al controllo di prevenzione incendi da parte
del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), l'elenco delle attivita' soggette a tali controlli,
la loro classificazione in categorie, i tempi previsti per i vari procedimenti.
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DM 7 agosto 2012
(del Ministero dell'Interno)
Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.:
e' il decreto attuativo del DPR 151/2011, che descrive le modalita' con cui si procede alla presentazione
delle istanze relative ai vari procedimenti di prevenzione incendi, la modulistica relativa alle varie istanze,
l'elenco degli allegati tecnici e le regole per la loro redazione.
L'elenco delle attivita' civili e industriali soggette ai procedimenti per il controllo di prevenzione
incendi da parte del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) e' riportato nell'
Allegato I del D.P.R. 151/2011.
A seconda del grado di complessita' delle attivita', esse sono divise in tre categorie (A, B e C) che identificano
il tipo di procedimento autorizzativo cui sono sottoposte.
Un'ulteriore sotto-classificazione delle attivita' si trova nell'
Allegato III del DM 7 agosto 2012,
che suddivide piu' finemente le categorie di ciascuna attivita'.
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abilitazione all'esercizio della attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi
Come gia' detto, le attivita' soggette sono suddivise in tre categorie (A, B e C) a seconda del loro grado di complessita'.
L'appartenenza a una delle categorie identifica il tipo di procedimento cui l'attivita' e' sottoposta al
fine di ottenere l'autorizzazione al suo esercizio.
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Categoria A:
attività dotate di "regola tecnica" e contraddistinte da un limitato livello di complessita'.
La regola tecnica e' un decreto del Ministero dell'Interno che detta gli interventi di prevenzione
e protezione antincendio che, se realizzati, possono far ritenere l'attivita' sufficientemente sicura
dal punto di vista del rischio di incendio.
Si tratta dunque di una norma prescrittiva, cioe' di un testo di legge che riporta le prescrizioni
tecniche da realizzare per tenere adeguatamente sotto controllo il rischio incendio e che deriva da
uno studio tecnico della problematica eseguito prima della stesura della norma.
Dato che le valutazioni tecniche che stanno dietro alle prescrizioni sono state gia' eseguite a monte,
le attivita' che ricadono nella Categoria A sono sottoposte ad uno "sconto" nel procedimento autorizzativo,
saltando il passaggio della "istanza di valutazione del progetto". Quindi, il titolare della attivita',
opportunamente coadiuvato al tecnici abilitati e da professionista antincendio, presentera' direttamente
la SCIA antincendio all'ufficio preposto (al Comando Provinciale del VV.F o al SUAP del Comune, a seconda dei casi)
alla fine della realizzazione delle opere prescritte dalla norma prescrittiva applicabile, subito prima di
iniziare ad esercitare l'attivita'.
Non tutte le attivita' sono dotate di norma tecnica prescrittiva. Quelle che ne sono sprovviste sicuramente
non rientrano nella Categoria A.
Dopo la presentazione della SCIA, nei 60 giorni successivi, e' possibile che i VV.F. eseguano un controllo
a campione relativo alla conformita' dell'attivita' alla normativa di prevenzione incendi, controllando che
lo stato dell'attivita' sia in accordo alla quanto dichiarato nella SCIA e nei documenti tecnici che ad essa sono allegati.
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Categoria B:
si tratta di attivita' di due tipi:
- quelle presenti in Categoria A (quindi, dotate di “regola tecnica”), caratterizzate da un maggiore livello di complessita';
- quelle sprovviste di 'regola tecnica‘, ma con un livello di complessita' inferiore al parametro assunto per la Categoria C.
In questo caso il procedimento autorizzativo prevede l'istanza di valutazione del progetto, che viene valutato
dal Comando Provinciale dei VV.F. prima che le opere previste siano realizzate.
Una volta avuto parere favorevole, le opere possono essere portate a termine in conformita' al progetto approvato,
e solo dopo il titolare dell'attivita' puo' presentare la SCIA antincendio, la cui ricevuta costituisce titolo
autorizzativo all'esercizio della attivita'.
Anche in questo caso, nei 60 giorni successivi e' possibile che i VV.F. eseguano un controllo a campione
relativo al procedimento di prevenzione incendi concluso.
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Categoria C:
comprende attivita' con alto livello di complessita', indipendentemente dalla presenza di “regola tecnica”.
Il procedimento e' molto simile a quello previsto per la Categoria B, ma il sopralluogo dei VV.F. e' obbligatorio,
entro i 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA e l'entrata in esercizio dell'attivita'.
Il titolo autorizzativo e' sempre rappresentato dalla SCIA antincendio.
In aggiunta, alla fine del procedimento, il Comando Provinciale dei VV.F. rilascia il
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), che non e' piu' titolo autorizzativo all'esercizio della attivita'
come avveniva in passato, ma costituisce praticamente il certificato dell'avvenuto sopralluogo da parte dei VV.F.
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il professionista antincendio:
E' il tecnico iscritto alle liste del Ministero dell'Interno dopo aver frequentato il corso di formazione
previsto dalla normativa vigente, ed e' tenuto a mantenersi aggiornato mediante formazione periodica.
E', dunque, il tecnico esperto in materia antincendio, ha conoscenza della normativa in materia di prevenzione
degli incendi, e' formato ai concetti di base che sono applicati a tale disciplina, ha la responsabilita'
di firmare le certificazioni e le dichiarazioni relative al comportamento al fuoco dei prodotti e delle strutture coinvolte.
Dal D.Lgs. 139/2006, Art.16:
"Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita'
(soggette al controllo di prevenzione incendi) le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita'
delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da … (omissis)... professionisti, iscritti
in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti
stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno."
I requisiti sono stati stabiliti dal DM 5 agosto 2011 (in precedenza, dalla Legge 818 del 7 dicembre 1984),
che descrive il contenuto minimo del corso di formazione di specializzazione in prevenzione incendi che i
professionisti devono frequentare, organizzato a cura di ordini professionali e dei VV.F., prescrivendo il
superamento di una prova finale.
Tale formazione da' la possibilita' al professionista di iscriversi nelle apposite liste dei professionisti
antincendio del Ministero dell'Interno.
E' inoltre previsto l'aggiornamento periodico per il mantenimento dell'iscrizione nelle liste del
Ministero dell'Interno, quantificato in 40 ore ogni 5 anni.
Con l'evoluzione normativa il tecnico antincendio e' stato sempre maggiormente caricato di responsabilita',
accettando ufficialmente che egli si sostituisca al Comando dei VV.F. in quanto persona che garantisce la
conformita' dell'attività alla normativa di prevenzione incendi, ed assumendo completamente la responsabilità
di garantire la presenza e l'idoneità delle misure antincendio necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attivita'.
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tutti i procedimenti di prevenzione incendi:
Il DPR 151/2011 e il DM 7 agosto 2012 prevedono tutti i procedimenti e le istanze che i titolari
delle attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale
dei VV.F. sono tenuti (o possono) presentare al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio
della attivita' stessa e di rinnovare periodicamente tale autorizzazione.
Esse possono essere presentate direttamente al Comando Provinciale dei VV.F. o al SUAP
(sportello unico attivita' produttive) a seconda del Comune di appartenenza e del tipo di attivita'.
Per ognuno di essi e' necessario il supporto di tecnici abilitati all'esercizio della
professione e di professionisti antincendio (iscritti alle liste del Ministero dell'Interno
dopo aver frequentato il corso di formazione previsto dalla normativa vigente).
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istanza di valutazione del progetto:
per le attivita' di categoria B e C, e' obbligatorio presentare istanza di valutazione del
progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con la quale si acquisisce il parere del
comando sulla conformita' del progetto alle vigenti norme di prevenzione incendi.
Solo successivamente e' possibile procedere con la realizzazione o modifica delle opere e
degli impianti previsti ed approvati.
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S.C.I.A. antincendio:
per tutte le attivita', l'atto autorizzativo che consente al titolare della attivita' di entrare
in esercizio e' la presentazione della SCIA antincendio. Essa avviene una volta completate le
opere previste dal progetto approvato nella fase precedente (per la attivita' in Categoria B e C)
o negli allegati tecnici alla stessa SCIA (per le attivita' in Categoria A).
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Rinnovo periodico:
il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della attivita', in base alla conformita' alle
norme di prevenzione incendi, e' previsto ogni 5 o 10 anni in dipendenza della attivita' soggetta.
Nei casi piu' semplici, l'stanza di rinnovo e' accompagnata da una dichiarazione attestante
l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione
tecnica prevista.
Se l'attivita' ha subito modifiche nel corso del tempo, il procedimento per il rinnovo e la
documentazione tecnica da allegare possono essere piu' o meno complessi.
Vi sono infatti alcune modifiche ritenute particolamente importanti dal punto di vista antincendio
(denominate modifiche sostanziali nel DM 7 agosto 2012) che, comportando un impatto sulle preesistenti
condizioni di sicurezza della attivita', non possono essere trattate in fase di rinnovo ma
richiedono un intervento immediato al fine di rivalutare la conformita' dell'attivita'
alla normativa vigente.
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Deroga:
Nel caso in cui, affrontando la prevenzione incendi di un'attivita', non si riesca a soddisfare un requisito richiesto dalla normativa, e' possibile adottare misure di prevenzione equivalente che, coerentemente con i rischi connessi alla tipologia e all'organizzazione dell'attivita', consentano di ottenere condizioni di sicurezza identiche.
In tali casi, dovendo seguire una strada non contemplata dalla normativa al posto di quanto prescritto, e' necessario presentare un'apposita istanza di deroga, per far valutare l'adeguatezza della soluzione alternativa proposta.
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Nulla Osta di Fattibilita' (N.O.F.):
Per le attivita' di Categoria B e C, quando esse si presentano particolarmente complesse,
e' possibile chiedere un esame preliminare del progetto, eventualmente per specifici aspetti dello stesso.
E' un modo per controllare la bonta' degli interventi che si stanno pianificando prima di
completare la loro progettazione. In caso di parere negativo, infatti, sara' necessario
modificare piu' o meno profondamente l'approccio utilizzato per rendere sicura l'attivita'.
Se l'esito dell'esame del progetto e' positivo, il Comando Provinciale VV.F. rilascia il N.O.F.
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Verifica in Corso d'Opera:
Per le attivita' in qualunque Categoria, e' possibile richiedere visite tecniche al Comando
Provinciale dei VV.F. durante l'esecuzione dei lavori, allo scopo di anticipare il
sopralluogo dei VV.F. quando le opere non sono ancora state completate.
In tal caso il titolare dell'attivita' presenta istanza di Verifica in Corso d'Opera.
Anche in questo caso, si tratta di eseguire un controllo sulla bonta' degli interventi
che si stanno realizzando, ed e' possibile richiederlo anche per le attivita' di Categoria A.
Eventuali indicazioni da parte dei VV.F. potranno essere usate per correggere il tiro
prima della ultimazione degli interventi.
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Voltura:
Si tratta della semplice comunicazione del cambio di titolare di un'attivita' esistente,
quindi gia' nota al Comando Provinciale dei VV.F.
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la progettazione della prevenzione incendi
il triangolo del fuoco:
Alla base dello sviluppo di un incendio c'e' il fenomeno della combustione, che sperimentiamo ogni giorno in forme diverse.
La combustione è una reazione chimica di una sostanza combustibile con un comburente, che da' luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce.
Le condizioni necessarie per avere una combustione sono:
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Presenza di combustibile
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Presenza del comburente
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Presenza di un innesco
Esse sono rappresentate ai vertici o sui lati del cosiddetto "triangolo del fuoco".
Rimuovendo anche uno solo dei tre componenti, vengono meno le condizioni necessarie
affinche' la combustione abbia luogo.
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l'incendio:
L'incendio e' un fenomeno di combustione non controllato, nello spazio e nel tempo,
ed ha caratteristiche tali da rappresentare un pericolo per l'incolumita' delle persone
e dei beni con cui entra in contatto, a causa delle sue proporzioni, violenza, possibilita' di sviluppo
o difficolta' di spegnimento.
L'incendio che si sviluppa liberamente, senza alcun intervento da parte di soccorsi o di impianti
automatici di estinzione, presenta 4 fasi principali, che possono essere individuate sulla cosiddetta
"curva di incendio", che riporta l'andamento temporale della temperatura media
dei gas caldi della combustione durante l'incendio:
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Fase di ignizione:
e' la fase iniziale dell'incendio, quando uno o piu' materiali combustibili entrano in contatto
con un innesco (una sorgente di calore) in presenza di un comburente. Il combustibile inizia a
bruciare e la temperatura comincia a salire.
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Fase di propagazione:
l'incendio comincia a propagarsi sfruttando i punti di contatto della parte soggetta alla
ignizione con il resto del materiale combustibile presente. La velocita' con cui l'incendio
si propaga e' funzione della quantita' e tipologia del materiale combustibile presente e della
posizione reciproca tra i materiali combustibili, che potrebbero rendere piu' o meno difficoltosa
l'estensione dell'incendio.
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Fase di incendio generalizzato - Flash over:
quando i gas caldi della combustione giungono ad una temperatura tale da innescare l'autocombustione
dei materiali combustibili presenti, non e' piu' necessario che le fiamme li raggiungano direttamente
per propagare l'incendio agli altri materiali: tutti i materiali combustibili presenti nel locale
partecipano cosi' all'incendio, determinando un brusco aumento dell'energia sviluppata.
Questo e' cio' che si chiama flash over.
In presenza di flash over, l'incendio e' cosi' violento che, in genere, diventa impossibile da
controllare ed estinguere. Si puo' solo evitare che esso si estenda al di fuori del compartimento
in cui si sviluppato e aspettare che i combustibili si consumino abbastanza da cominciare la successiva fase.
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Fase di estinzione e raffreddamento:
i materiali combustibili presenti cominciano a consumarsi e l'incendio non viene piu' alimentato
da nuovo combustibile. La temperatura decresce in relazione alla quantita' di calore prodotta dalla
combustione dei residui e di quella resa dalle pareti del locale.
Una curva di incendio come quella appena descritta e' detta "curva naturale di incendio".
Esistono poi alcune curve di incendio che sono prese a riferimento sia per caratterizzare il
comportamento al fuoco di materiali; esse sono dette "curve nominali di incendio"
e descrivono un andamento crescente della temperatura, trascuranto le fasi iniziali e di raffreddamento.
Esse sono prese a riferimento dalla normativa tecnica (ad esempio dagli Eurocodici) per definire univocamente il comportamento al fuoco desiderato dei materiali da utilizzare.
Le prove convenzionali di resistenza al fuoco dei materiali al fine della loro classificazione,
sono condotte sottoponendoli ad un andamento della temperature che segue la curva ISO 834
(vedi la resistenza al fuoco).
I forni di prova per eseguire la caratterizzazione dei materiali e delle strutture sono infatti
in grado di riprodurre l'andamento della temperatura conforme alla curva nominale standard.
Cio' rende possibile il confronto delle caratteristiche di resistenza al fuoco dei vari materiali provati,
perche' sottoposti allo stesso andamento standard della temperatura d'incendio.
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classi d'incendio e sostanze estinguenti:
La classificazione di un incendio (dalla norma UNI EN 2:2005) avviene in base alla natura dei combustibili,
poiche' essi condizionano in maniera decisiva la tipologia di sostanza estinguente che e' possibile
utilizzare negli estintori manuali e negli impianti di estinzione automatica presenti nell'attivita' soggetta.
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Classe A:
fuochi da materiali solidi (legname, carbone, carta, tessuti, trucioli, pelli, gomma, ecc.)
Caratteristiche:
puo' essere una combustione con fiamme vive oppure una lenta combustione con formazione di brace.
Sostanze estinguenti:
l'acqua e' il migliore mezzo estinguente ed agisce per raffreddamento, ma possono essere
usati anche la schiuma e la polvere.
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Classe B:
fuochi da liquidi (idrocarburi, benzine, alcol, solventi, oli minerali, grassi, ecc.)
Caratteristiche:
in genere si ha una combustione con fiamme vive originata da una pozza di liquido infiammabile (pool fire).
In funzione della temperatura di infiammabilita' i liquidi combustibili vengono raggruppati in tre categorie:
categoria A: liquidi aventi temperatura di infiammabilita' inferiore a 21°C
categoria B: liquidi aventi temperatura di infiammabilita' compresa tra 21°C e 65°C
categoria C: liquidi aventi temperatura di infiammabilita' oltre 65° e fino a 125°C
Sostanze estinguenti:
il migliore mezzo estinguente e' la schiuma, che agisce per soffocamento, ma sono comunemente
usati anche la polvere e l'anidride carbonica.
L'uso di acqua a getto pieno e', invece, da evitare, perche' causa la dispersione del liquido
infiammabile e delle fiamme, favorendo la propagazione dell'incendio.
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Classe C:
Fuochi da gas (metano, G.P.L., idrogeno, acetilene, butano, propano, ecc.)
Caratteristiche:
I gas sotto pressione, quando prendono fuoco, si infiammano uscendo dalla perdita che si e' originata
nella sorgente del gas (jet fire).
Molto pericolose sono le perdite di gas che non si infiammano subito, la perdita diffonde il gas che,
successivamente, puo' infiammarsi a causa di un innesco accidentale, generando l'improvvisa deflagrazione
di tutto il gas presente (flash fire).
Sostanze estinguenti:
Il primo intervento consiste, se possibile, nel l'interruzione del flusso di gas mediante semplice
chiusura della valvola del gas a monte dell'incendio.
Anzi, estinguere l'incendio senza intercettare prima il gas porta al rischio di un'esplosione successiva:
il gas incombusto continua a uscire dalla perdita e potrebbe innescarsi in un secondo momento.
Come sostanze estinguenti possono essere utilizzate polveri polivalenti.
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Classe D:
Fuochi da metalli (alluminio, magnesio, sodio, potassio, ecc.)
Caratteristiche:
I metalli bruciano ad elevatissima temperatura, percio' i loro incendi sono molto difficili da estinguere.
Sostanze estinguenti:
Sono utilizzate polveri speciali e occorre personale formato all'intervento su incendi di metalli.
Sono da evitare altri tipi di estinguente perche', a seconda dei casi, potrebbro causare reazioni con rilascio di gas tossici o esplosioni.
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Classe E (attualmente eliminata):
Fuochi da impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione
Caratteristiche:
Questa tipologia di incendio e' stata eliminata perche' si tratta di incendi che possono essere classificati,
a seconda dei casi, come di Classe A o B.
Sostanze estinguenti:
Sono utilizzate sia anidride carbonica (CO2) che apposite polveri dielettriche.
Da evitare l'utilizzo di acqua a getto pieno e schiuma, in quanto sostanza altamente conduttive che
possono generare corto circuito in caso di presenza di alimentazione elettrica.
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Classe F:
Fuochi che interessano mezzi di cottura (olio da cucina e grassi vegetali o animali)
Caratteristiche:
Quando sottoposti a temperature particolarmente elevate, le sostanze utilizzate per la cottura possono incendiarsi.
Risulta particolarmente pericoloso intervenire con un getto di acqua, perche' le sostanze incendiate
reagiscono violentemente provocando fiammate che propagano l'incendio.
Sostanze estinguenti:
Il primo intervento in questi casi consiste nel soffocare le fiamme mettendoci sopra un coperchio.
Gli estinguenti agiscono per reazione chimica, provocando una catalisi negativa che estingue l'incendio.
Possono essere usate schiuma e anidride carbonica.
E' da evitare pero' l'uso di estintori a polvere o anidride carbonica, poiche' la violenza del
getto del materiale estinguente potrebbe provocare schizzi di materiale infiammato con conseguente
propagazione dell'incendio.
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il rischio d'incendio:
La normativa vigente in materia di sicurezza antincendio individua i procedimenti e gli aspetti
fondamentali da tenere in conto per la valutazione dello stato di un'attivita' soggetta al controllo
di prevenzione incendi del Comando Nazionale dei VV.F. dal punto di vista del rischio di sviluppo
di un incendio e dei danno che esso causerebbe.
In particolare si fa riferimento a tre definizioni:
-
Pericolo d'incendio: e' una proprieta' intrinseca di un materiale, un macchinario o una
lavorazione che presenta il potenziale di causare un incendio;
-
Rischio d'incendio: e' la probabilita' che venga raggiunto il livello potenziale di
accadimento di un incendio, associato alle conseguenze che l'incendio avrebbe sulle persone e sui beni presenti;
-
Valutazione del rischio d'incendio: e' il procedimento col quale si giunge a quantificare il
rischio di incendio, derivante dalle circostanze del verificarsi di un incendio o di una situazione di
pericolo di incendio.
Dunque, un'attivita' puo' presentare alcuni aspetti che presentano un certo "pericolo" di incendio,
quali la conformazione dei luoghi, le lavorazioni che vi sono svolte, i materiali presenti, ecc.
Il "pericolo" da solo, pero', non individua quanto sia realmente probabile che si sviluppi un
incendio e, nel caso, quali sarebbero i danni subiti dalla attivita' stessa e da cio' che c'e' attorno.
Quindi, la normativa prevede un procedimento di valutazione del rischio che porta a quantificare questi aspetti,
attribuendo una valutazione numerica al rischio, e consente di classificarlo in tre possibili casi:
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Rischio basso: sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilita' e le condizioni dei locali e di esercizio offrono scarse possibilita' di sviluppare principi di incendio, con limitata possibilita' di propagazione in caso si sviluppi;
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Rischio medio: sono presenti sostanze infiammabili e le condizioni dei locali e di esercizio offrono possibilita' di sviluppare principi di incendio, ma con limitata possibilita' di propagazione;
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Rischio elevato: sono presenti sostanze altamente infiammabili e le condizioni dei locali e di esercizio offrono notevoli possibilita' di sviluppare principi di incendio, e nella fase iniziale c'e' una elevata probabilita' che le fiamme si propaghino.
La valutazione del rischio prende in considerazione due aspetti:
-
la probabilita' che si sviluppi l'incendio, valutata in base alla presenza di materiali combustibili
o infiammabili, fonti di innesco, tipo di lavorazione, ecc. che possano favorire lo sviluppo di un principio
di incendio; se esiste un archivio storico degli incendi sviluppatisi nelle medesime condizioni in quella
tipologia di attivita' si puo' anche far riferimento alla frequenza di accadimento per valutarne la probabilita';
-
la magnitudo dell'eventuale incendio che puo' svilupparsi, cioe' l'entita' dei danni che
l'incendio stesso potrebbe causare, valutata in base alla possibilita' di danni piu' o meno gravi
e/o permanenti che possono subire le persone presenti, inclusa la perdita di vite umane, e le perdite
di beni materiali coinvolti nell'incendio.
Possono essere definiti qualitativamente varie situazioni per dare un valore numerico al livello di
probabilita' e magnitudo del rischio di incendio, rappresentando le varie situazioni in una tabella
o un diagramma Probabilita' vs. Magnitudo.
Il rischio aumenta all'aumentare del prodotto tra probabilita' e magnitudo.
Definendo opportunamente un limite che separa i tre livelli di rischio previsti dalla normativa,
ed eseguendo il calcolo per la specifica attivita' in esame, e' possibile determinare in quale delle
tre fasce di rischio (basso, medio o elevato) ricade l'attivita'.
Il procedimento di valutazione del rischio di incendio passa attraverso l'analisi di una serie di
elementi riguardanti le caratteristiche dell'attivita':
-
Identificazione dei pericoli:
consiste nella identificazione delle sostanze pericolose presenti ed in quale quantita',
delle possibili fonti di innesco, le caratteristiche dei luoghi di lavoro e i potenziali
pericoli per le persone presenti.
-
Identificazione delle persone esposte al rischio:
le persone che frequentano l'attivita' sono quelle soggette al rischio di un eventuale incendio,
capirne le caratteristiche significa individuare possibili elementi di rischio; infatti, ben diverse
tra loro sono le persone che frequentano un ufficio dagli ospiti di una struttura sanitaria o di un asilo nido,
e diverse sono le capacita' medie di reazione ad una situazione di pericolo.
-
Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio:
a seconda dei casi, e' possibile procedere ad un primo intervento sul rischio di incendio attraverso
la riduzione dei pericoli di incendio individuati nelle fasi precedenti.
In ordine di importanza
(in termini di drasticita' della soluzione...) si puo' intervenire con:
- rimozione del pericolo, eliminando direttamente una fonte di innesco o un materiale combustibile
inutilmente presente nell'attivita';
- riduzione del pericolo, intervenendo sulla qualtita' di materiali pericolosi contemporaneamente
presenti nell'attivita';
- sostituzione del pericolo, utilizzando materiali alternativi meno pericolosi al posto di
quelli attualmente presenti, ad esempio sostituzione dei rivestimenti dei locali o di arredi, o
anche di macchinari, ecc.;
- separazione, che puo' essere riferita ad evitare la contemporanea presenza di fonti di
innesco e di combustibile, in modo da “spezzare” il triangolo del fuoco e abbassare la probabilita'
che si sviluppi un incendio, oppure alla separazione di locali contenenti lavorazioni pericolose da
altri luoghi presenti nell'attivita';
- protezione, anch'essa rivolta a proteggere gli ambienti dai potenzili effetti di materuiali
e lavorazioni pericolose presenti nell'attivita';
-
Valutazione del rischio residuo di incendio:
Il rischio residuo di incendio e' il rischio (inerente ai locali o alla natura delle lavorazioni
svolte) che permangono una volta applicatetutte le procedure per l'identificazione,
l'eliminazione, la riduzione e il controllo dei pericoli.
La sicurezza assoluta che in un'attivita' in cui sono presenti sostanze o lavorazioni pericolose
non si sviluppi un incendio non puo' essere raggiunta, il rischio puo' essere tenuto sotto controllo,
ma non puo' essere azzerato.
E' pertanto necessario definire, per ogni singola situazione, il grado di sicurezza desiderato,
fissando un rischio accettabile al di sotto del quale il rischio residuo deve essere confinato.
Il risultato della valutazione del rischio di incendi deve fare parte integrante del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs.81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro.
La valutazione del rischio di incendio va revisionata periodicamente ed ogni qualvolta intervengano
modifiche nell'attivita' che abbiano impatto sulla sicurezza antincendio.
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Valutazione della adeguatezza delle misure antincendio previste:
A valle della valutazione del rischio di incendio residuo, nel caso sia il caso di ridurlo ulteriormente
per rientrare nel rischio valutato come accettabile in relazione alla situazione di esercizio della attivita' considerata,
e' possibile individuare ulteriori interventi che riducano il rischio.
A titolo di esempio, si potrebbe intervenire su:
- caratteristiche delle vie di esodo,
- mezzi e impianti di spegnimento automatico e manuale,
- sistemi di rivelazione ed allarme antincendio,
- informazione e formazione delle persone presenti nell'attivita' e delle eventuali squadre di lotta antincendio.
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gli obiettivi principali della prevenzione incendi:
Ogni attivita' deve essere progettata e realizzata in modo tale da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
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Minimizzazione delle occasioni di incendio
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Stabilita' delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti
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Limitata produzione e propagazione del fuoco e dei fumi all'interno ed all'esterno
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Possibilita' che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi
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Possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
Gli obiettivi della prevenzione incendi devono essere conseguiti mediante l'uso delle tecniche e
tecnologie disponibili, allo scopo di limitare il rischio di incendio al di sotto di un valore
ritenuto sufficientemente basso.
In tal modo risultano limitati, a valori "accettabili", tanto la probabilita' che si sviluppi un
incendio nella attivita' considerata, tanto i danni che verrebbero provocati da un eventuale incendio
che, nonostante tutto, vi si dovesse sviluppare.
Per limitare il rischio di incendio e' possibile intervenire tanto sulla probabilita' di accadimento che sui potenziali danni:
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gli interventi di prevenzione incendi (propriamente detta) tendono a ridurre la probabilita' che l'incendio si sviluppi;
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gli interventi di protezione dagli incendi intervengono sulla possibilita' di individuare e controllare l'incendio in una fase precoce, prima che la situazione degeneri verso la situazione del flashover, limitando cosi' la magnitudo dell'incendio.
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prevenzione incendi propriamente detta:
La Prevenzione Incendi propriamente detta rappresenta l'azione intesa ad anticipare l'incendio,
cioe' a diminuirne la probabilita' di insorgenza.
Percio' essa interviene sulle potenziali cause dell'incendio:
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Cause elettriche:
Guasti,
Surriscaldamento,
Scariche elettrostatiche,
Archi e scintilla elettriche,
Scariche atmosferiche
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Inneschi termici:
Irraggiamento,
Convezione,
Fiamme libere,
Scarichi di motori,
Autocombustioni,
Reazioni chimiche esotermiche
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Cause meccaniche:
Sfregamenti e urti,
Surriscaldamento di parti meccaniche,
Guasti ad impianti
Le misure preventive per diminuire la probabilita' di insorgenza dell'incendio sono costituite da:
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Installazione degli impianti elettrici a regola d'arte (norme C.E.I.)
Idoneo dimensionamento dei conduttori
qualita' dei materiali impiegati
protezione da corto circuito e correnti di sovraccarico
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Collegamento elettrico a terra (per i materiali conduttori)
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Ionizzazione degli ambienti (per i materiali non conduttori)
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Scaricatori elettrostatici (per i materiali non conduttori)
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Protezione contro le scariche atmosferiche (impianti LPS)
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Ventilazione naturale o meccanica per diluire eventuali vapori o gas infiammabili
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Uso di dispositivi di sicurezza:
Termostati
Pressostati
Interruttori di massimo livello
Termocoppie per il controllo dei bruciatori
Dispositivi di allarme
Sistemi di saturazione
Sistemi di inertizzazione
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Utilizzo di materiali non combustibili
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Utilizzo di pavimentazione e attrezzi antiscintille
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protezione dall'incendio:
La protezione dall'incendio, a differenza della prevenzione, ha lo scopo di diminuire i danni che
provocherebbe un incendio nel caso in cui, nonostante la prevenzione attuata, esso si sviluppasse
all'interno dell'attivita'. Essa, dunque, agisce sulla magnitudo dell'incendio.
Gli interventi di protezione si distinguono in protezione passiva e protezione attiva.
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protezione passiva dall'incendio:
La protezione passiva e' rivolta a limitare i danni conseguenti ad un incendio mediante una serie di
soluzioni progettuali e costruttive che per agire non richiedono alcun intervento da parte
di un operatore o di un sistema automatico.
Principali tipi di protezione passiva sono:
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Compartimentazione
E' una parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio
e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per dato intervallo di tempo,
la capacita' di compartimentazione.
La compartimentazione e' un sistema di protezione passiva che impedisce la propagazione delle fiamme
all'esterno o ai locali adiacenti.
I compartimenti possono essere messi in comunicazione per mezzo di porte resistenti al fuoco di
caratteristiche equivalenti a quelle delle strutture di delimitazione.
Ogni norma antincendio puo' riportare specifiche indicazioni sulla dimensione massima del compartimento
antincendio presente nella attivita', sulla base di valutazioni relative alla pericolosita' dei materiali
presenti e delle lavorazioni che sono svolte, alla eventuale velocita' di propagazione dell'incendio al suo interno.
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Reazione al fuoco dei materiali
E' l'attitudine di un materiale, che si tratti di un elemento costruttivo o di un arredo o qualsiasi altro,
di partecipare all'incendio se sottoposto all'azione di una fiamma. I vari gradi di partecipazione all'incendio
rendono i materiali in grado di propagare l'incendio piu' o meno velocemente.
La normativa italiana ed europea
ha classificato i materiali in base a questa loro attitudine e le specifiche normative antincendio possono
contenere indicazioni sulla classe di reazione al fuoco che i materiali utilizzati all'interno delle attivita'
soggette devono avere.
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Resistenza al fuoco delle strutture
E' l'attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, la propria stabilita',
un sufficiente isolamento termico e una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione.
Quindi si compone di tre aspetti fondamentali:
- Resistenza meccanica (R): la capacita' di un elemento di una struttura edilizia di "restare in piedi"
durante l'incendio; e' un aspetto fondamentale per gli elementi portanti, quali pilastri, travi, solai, muri portanti;
- Tenuta ai fumi caldi (E): la capacita' dell'elemento strutturale di tenere confinati all'interno del locale
interessato dall'incendio i prodotti della combustione, i fumi caldi, le fiamme; e' un aspetto fondamentale per le
strutture che separano tra loro i vari compartimenti antincendio;
- Isolamento termico (I): la capacita' dell'elemento strutturale di non trasmettere il calore che si sviluppa
durante un incendio, poiche' l'aumento di temperatura puo' essere innesco per la propagazione dell'incendio dall'altra
parte dell'elemento strutturale; anche questo aspetto e' importante per gli elementi di compartimentazione.
Le tre lettere identificative (R.E.I.) dei tre aspetti sono utilizzate per individuare le caratteristiche degli elementi strutturali
e dare una indicazione della loro resistenza al fuoco durante un incendio che segua la curva nominale di temperatura.
Le norme antincendio danno indicazioni sulla classe di resistenza al fuoco richiesta agli elementi
costruttivi delle strutture interessate dall'attivita' soggetta, in generale in base al carico d'incendio
presente nella attivita' e al tempo che si prevede prima dell'intervento del soccorsi.
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Distanze di sicurezza
Distanza di sicurezza esterna:
E' il valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro
in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attivita' e il perimetro del piu' vicino fabbricato
esterno all'attivita' stessa oppure rispetto ai confini di aree edificabili.
Il suo scopo e' quello di proteggere edifici esterni all'attivita' da incendi che si potrebbero
sviluppare al suo interno e propagarsi all'esterno.
Distanza di sicurezza interna:
E' il valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi
perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di un'attivita'.
Il suo scopo e' quello di evitare la propagazione di un incendio interno all'attivita' ad altri edifici
(o altro) della stessa attivita'.
Distanza di Protezione:
E' il valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attivita' e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attivita' stessa.
Il suo scopo e' quello di proteggere gli elementi pericolosi di un'attivita' dalla presenza di potenzioli fonti di innesco esterne all'attivita' (in pratica, dalla presenza di incendi all'esterno del perimetro dell'attivita').
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Ubicazione dell'edificio e accessibilita' dei mezzi di soccorso
In taluni casi, le attivita' soggette vanno ubicate in edifici caratterizzati da particolari requisiti.
I piu' comuni riguardano la posizione rispetto agli altri edifici limitrofi, e dotati di con un accesso stradale
di dimensioni adeguate a dare la possibilita' di accesso ai mezzi dei VV.F., spesso con una determinata pendenza
massima della strada per rendere possibile l'utilizzo della autoscala.
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Vie di esodo
Si tratta di percorsi senza ostacoli al deflusso che consentono alle persone che occupano un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro.
Le norme ne stabiliscono le caratteristiche minime per ogni tipologia di attivita', come la lunghezza massima,
la larghezza e altezza minime, i possibili ingombri, le comunicazioni con i compartimenti antincendio, eccetera.
Fanno parte delle vie di esodo:
- i percorsi orizzontali
- le uscite di piano
- i filtri a prova di fumo
- le scale protette
- le scale a prova di fumo
- le scale a prova di fumo interna
- le scale di sicurezza esterne
- gli ascensori antincendio
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Segnaletica di sicurezza
E' costituita dai segnali che consentono di orientarsi in caso di emergenza. Si distinguono diversi tipi di segnaletica,
riconoscibile dal colore e dalla forma.
Cartelli di divieto:
Cartelli di salvataggio e vie di esodo:
Cartelli di avvertimento:
Cartelli di prescrizione:
Cartelli per le attrezzature antincendio:
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protezione attiva dall'incendio:
Nella protezione attiva rientrano tutti quei sistemi che, mediante l'intervento automatico o manuale,
agiscono sull'abbassamento della magnitudo dell'incendio, cioe' sulla riduzione dei danni da esso provocati.
Rientrano nei sistemi di protezione attiva tutte le soluzioni impiantistiche per la precoce rilevazione e segnalazione
di un incendio, e quelli per la sua estinzione prima che si estenda all'intero compartimento antincendio:
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Impianti di alimentazione elettrica di emergenza
In caso di interruzione dell'alimentazione generale, l'alimentazione elettrica di emergenza deve essere sempre funzionante,
garantendo l'esercizio per tutto il tempo richiesto.
E' utile e potrebbe essere prevista dalla normativa quando ci sono impianti che devono continuare a funzionare in
condizioni di emergenza, per una durata congrua con le necessita' dell'intervento dei soccorsi.
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Impianti di illuminazione di sicurezza
sono usati per assicurare la visibilita' delle indicazioni relative alle vie di esodo anche in condizioni di scarsa
visibilita' dovute alla presenza di fumo.
Sono utili soprattutto nel caso in cui nei locali interessati dall'incendio possano esserci persone che non hanno
familiarita' coi luoghi, e che potrebbero facilmente disorientarsi in caso di emergenza.
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Impianti di rivelazione e segnalazione allarme d'incendio
Il loro uso serve a rilevare precocemente un principio di incendio, prima che esso si propaghi nel locale.
Si basano sull'uso di sensori per la rivelazione di presenza di fumo e/o calore all'interno degli ambienti da proteggere.
Esistono diverse soluzioni tecniche che possono essere scelte in base alla loro adeguatezza per la tipologia e l'estensione dei locali.
Generalmente l'impianto di rivelazione di fumo e/o calore e' collegato almeno ad un impianto di segnalazione e di
allarme, in modo da attivare quanto prima gli allarmi acustici e visivi, e per garantire un immediato intervento
delle squadre di emergenza o, se previsto, l'attivazione automatica di altri impianti di protezione attiva
(ad esempio: impianti di spegnimento automatico, impianti di evacuazione di fumo e calore).
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Evacuatori di fumo e calore
Si tratta di impianti ad intervento automatico o manuale che garantiscono la presenza di uno strato di aria libero
dai fumi dell'incendio nella zona bassa degli ambienti, rendendo piu' agevole l'esodo degli occupanti verso un luogo
sicuro e l'intervento dei soccorsi provenienti dall'esterno.
Al contempo, estraendo fumi ed aria calda dall'ambiente sottoposto ad incendio, concorrono a garantire uno stress
minore alle strutture edilizie e favorendone la resistenza al fuoco.
Esistono varie tipologie di impianti di estrazione di fumo e calore, la principale distinzione e' tra impianti
ad estrazione naturale e ed impianti ad estrazione forzata.
La valutazione del tipo di impianto da installare dipende dalle caratteristiche dell'attivita' e dalle specifiche
che si decide di rispettare.
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Reti idriche di idranti e/o naspi
Sono impianti che consentono l'intervento manuale da parte degli operatori che si adoperano per lo spegnimento dell'incendio.
Sono costituiti da un insieme di tubazioni, opportunamente dimensionate, che collegano le postazioni dei naspi o idranti
scelte in base a criteri di efficacia ed efficienza dell'intervento di spegnimento alla sorgente idrica, eventualmente
coadiuvata da un serbatoio di accumulo e da un gruppo di pressurizzazione.
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Impianti Sprinkler
Sono impianti ad attivazione automatica di estinzione dell'incendio.
Sono costituite da un insieme di tubazioni che portano il mezzo estinguente dalla sorgente alle testine di erogazione.
La testina di ogni sprinkler ha un elemento termosensibile che si rompe quando la temperatura raggiunge 60-70 gradi centigradi,
lasciando che il mezzo estinguente (molto spesso costituito da acqua) si riversi nell'ambiente da proteggere.
Esistono svariate tipologie di impianto e di mezzi estinguenti:
- impianti ad umido
- impianti a secco
- impianti a preazione
- impianti a nebulizzatori o a diluvio
- impianti a CO2 ad alta pressione
- impianti a CO2 a bassa pressione
- impianti a schiuma meccanica
- impianti ad aerosol
- impianti a clean agent
Ciascuna tipologia di impianto e' maggiormente adatto ad intervenire su una particolare tipologia di incendio o di ambiente.
Compito del progettista e' consigliare per il meglio il titolare della attivita' da proteggere sulla scelta
dell'impianto e la adeguata progettazione dei suoi parametri idraulici e geometrici.
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Estintori
Sono i piu' comuni mezzi di estinzione dell'incendio presenti nelle attivita' da proteggere.
L'estintore e' un recipinete melallico contenente la sostanza estinguente, che puo' essere proiettata sul fuoco
per effetto di una pressione permanente o per la pressione rilasciata da un gas contenuto in una cartuccia.
Le norme di prevenzione incendi prescrivono l'eventuale necessita' di installare estintori all'interno dell'attivita'
soggetta, il loro numero e la massima distanza tra essi.
Gli estintori sono classificati in base al tipo di sostanza estinguente:
- estintori ad acqua
- estintori a schiuma chimica
- estintori a schiuma meccanica
- estintori a polvere
- estintori ad anidride carbonica
- estintori a clean agent
Dal mezzo estinguente dipende anche la classe di incendio su cui l'estintore puo' essere utilizzato.
Dato che ne esistono di diversa dimensione e peso, a seconda dei casi possono essere portatili o carrellati.
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approccio ingegneristico:
Alternativa concettuale all'approccio prescrittivo, quello ingegneristico consiste nella
applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica
del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
primari della prevenzione incendi, cioe' la tutela della vita umana, la protezione dei beni e dell'ambiente, attraverso la
quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti e la valutazione analitica delle misure di protezione ottimali,
necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Interno 9 maggio 2007.
Ogni aspetto rilevante ai fini della valutazione della conformita' dell'attivita' in oggetto alla normativa di prevenzione
incendi deve essere attentamente valutata dal professionista antincendio, per capirne le implicazioni sul raggiungimento degli
obiettivi primari. Ciascuna attivita' e' una storia a se stante e va valutata con senso critico da un tecnico esperto, giungendo
alla individuazione dei punti deboli dell'attivita' dal punto di vista antincendio, e alla definizione degli interventi minimi
di cui c'e' bisogno al fine di soddisfare i requisiti dettati dalle norme.
L'approccio ingegneristico alla prevenzione incendi costituisce il futuro della progettazione in questo ramo.
E' un procedimento piu' laborioso rispetto alla applicazione di norme prescrittive che si adattano a generiche attivita',
ma caratterizzato dal vantaggio di giungere ad individuare le soluzioni tecniche minime che consentono di raggiunegre
il risultato cercato, consentendo al committente di spendere in meno interventi e, successivamente, minore manutenzione
rispetto alle soluzioni che sarebbero messe in opera applicando una norma prescrittiva.
Per contro, e' piu' costosa la progettazione, essendo piu' complessa; inoltre, l'iter procedurale presso il Comando Provinciale dei VV.F.
e' piu' laborioso, oltre a prevedere oneri maggiori da versare.
L'approccio ingegneristico puo' essere scelto deliberatamente dal professionista antincendio, d'accordo con il committente,
anche se esiste una norma prescrittiva che regola la prevenzione incendi, quando la conformazione dell'attivita' renderebbe molto oneroso
soddisfare i requisiti della norma prescrittiva, qunado un accorta applicazione dei principi ingegneristici consentirebbe di risparmiare
molti degli nterventi altrimenti necessari.
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normativa
normativa di prevenzione incendi
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DPR 151/2011:
(regolamento di semplificazione della prevenzione incendi)
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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DM 5 agosto 2011:
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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DM 7 agosto 2012:
Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
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D.Lgs. 139/2006:
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229
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DM 2 marzo 2012:
Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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DM 10 marzo 1998:
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
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DM 30 novembre 1983:
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
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D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106):
Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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DM 14 gennaio 2008:
Nuove norme tecniche per le costruzioni
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DM 3 agosto 2015 (Regola Tecnica Orizzontale - R.T.O.):
Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato sulla G.U. n.192 del 20/8/2015 - S.O. n.51.
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normativa sulla reazione al fuoco
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DM 10 marzo 2005 (modificato dal DM 25 ottobre 2007):
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
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DM 15 marzo 2005 (modificato dal DM 16 febbraio 2009):
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
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normativa sulla resistenza al fuoco
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DM 16 febbraio 2007:
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
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DM 9 marzo 2007:
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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normativa su approccio ingegneristico
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DM 9 maggio 2007:
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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normativa su impianti antincendio
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DM 20 dicembre 2012:
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
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DM 22 gennaio 2008, n.37 (ex Legge 46/1990):
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
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UNI 10779:
Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
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UNI EN 12845:
Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
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UNI 9795:
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio
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UNI 9494-1:
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)
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UNI 9494-2:
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)
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UNI 9494-3:
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore
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UNI EN 15004:
Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi
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UNI 11280:
Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi
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UNI EN 13565-2:
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
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UNI EN 12416-2:
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
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UNI CEN/TS 14972:
Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Progettazione e installazione
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UNI CEN/TS 14816:
Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione
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UNI ISO 15779:
Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi - Requisiti generali
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normativa su estintori
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DM 7 gennaio 2005:
Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.
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UNI EN 3-7:
Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova
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UNI EN 1886-1:
Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova
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UNI 9994-1:
Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione
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UNI 9994-2:
(prevista ma non ancora pubblicata)
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normativa su attivita' a rischio di incidente rilevante
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Direttiva Seveso III - D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105:
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
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Direttiva Seveso III - D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334 - (precedente al D.Lgs 26/6/2015, n.105):
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238.
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